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Sez. L, Sentenza n. 3439 del 03/04/1998 (Rv. 514179 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Fondamento - Spettanza alle lavoratrici ultracinquantenni in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia - Esclusione - Violazione del principio di uguaglianza in relazione al diverso trattamento riservato ai lavoratori - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514179-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

L'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 legge n. 223 del 1991 è finalizzata ad assicurare per qualche tempo una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto, non possono fare ricorso a forme alternative di reddito per assicurare la soddisfazione di esigenze primarie, risponde pertanto alla stessa "ratio" di tale indennità l'incompatibilità, prevista dal terzo comma del citato art. 7, tra essa e la pensione di vecchiaia o la maturazione del relativo diritto, con la conseguenza che la suddetta indennità non spetta alle lavoratrici ultracinquantenni che abbiano già maturato tutti i requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, atteso che l'età pensionabile per le donne resta ferma al compimento dei cinquantacinque anni pure dopo l'intervenuta parificazione dell'età lavorativa a quella degli uomini per effetto della sentenza costituzionale n. 488 del 1988 e che, pertanto, tale età rappresenta per le donne legittimo punto di riferimento, anche in difformità dalla diversa condizione dell'uomo, per il riconoscimento o disconoscimento di provvidenze estranee alla semplice protrazione del rapporto di lavoro, senza che, peraltro, possa configurarsi una lesione del principio di uguaglianza, posto che la disparità di trattamento tra uomini e donne è una conseguenza del privilegio conservato dalle lavoratrici in ordine al requisito di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)