Sez. L, Sentenza n. 10195 del 27/05/2004 (Rv. 573209 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Configurabilità - Esclusione - Clausole generali di correttezza e buona fede - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a incentivazione al prepensionamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - con riferimento all'attribuzione ai lavoratori dimissionari di un incentivo al prepensionamento - aveva negato il diritto di un dipendente di conseguire l'indennità richiesta, rilevando che il rapporto di lavoro era cessato con risoluzione consensuale al di fuori della coeva operazione di incentivazione al prepensionamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)