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Sez. L, Sentenza n. 4850 del 07/03/2006 (Rv. 587377 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Domanda del lavoratore di riconoscimento del diritto alla parità di trattamento - Disparità di trattamento tra lavoratori dipendente da scelte gestionali del datore di lavoro costituenti corretto adempimento di norme collettive - Comportamento discriminatorio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587377-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora le sue scelte gestionali, pur determinando una disparità di trattamento tra i lavoratori, costituiscano corretto adempimento di una norma collettiva che, in forza dell'art. 2077, comma secondo, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale dei soggetti beneficiari e che si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato e rigettato nel merito la domanda del lavoratore dipendente della s.p.a. Poste Italiane, fondata sull'assunta attribuzione di un trattamento economico inferiore, che era stata accolta dal giudice del merito che, sindacando le norme della contrattazione collettiva che avevano dato origine alla denunciata disparità di trattamento, aveva ritenuto che le stesse violassero i principi di buona fede e ragionevolezza, pervenendo alla loro disapplicazione e, perciò, ad una decisione incongrua, siccome importante un'inammissibile sostituzione del giudice alle parti sociali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2077, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)