diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 42987 del 02/10/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 227620 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Cosa pertinente al reato - Nozione - Individuazione - Rapporto con il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, o di agevolazione della commissione del reato - Necessità - Fattispecie in tema di immobile adibito a casa di riposo per anziani, in riferimento ai delitti di cui all'art. 572 e 571 cod.pen.
Stato
decisa il 2003-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227620-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di sequestro preventivo, la nozione di cosa pertinente il reato deve essere collegata alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa da parte dell'indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, sempre che esista una relazione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l'attività illecita e purché risulti probabile che, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata venga reiterata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del sequestro preventivo di un immobile adibito a casa di riposo per anziani, ritenendo che la libera disponibilità dello stesso, da parte del legale rappresentante della società che aveva in gestione l'istituto, rendesse probabile la prosecuzione dell'attività incriminata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 571 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)