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Sez. 5, Sentenza n. 18792 del 20/12/2022 Ud. (dep. 04/05/2023) Rv. 284448 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Dichiarazioni rese al curatore da soggetto alloglotto - Nomina di un interprete o di un traduttore - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284448-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, in quanto acquisite al di fuori del procedimento, non sono soggette alle norme del codice di procedura penale in tema di traduzione degli atti, né può, in relazione ad esse, trovare applicazione quanto prescritto dagli artt. 122 e 123 cod. proc. civ. in tema di nomina dell'interprete e del traduttore, poiché dette norme riguardano gli atti processuali in senso proprio e anche i documenti esibiti dalle parti. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, senza l'ausilio di un interprete, dall'amministratrice della fallita, soggetto di nazionalità straniera che, pur comprendendo la lingua italiana, si esprimeva con difficoltà e si era fatta assistere, nel corso dell'ascolto, dal proprio legale di fiducia).

Legge Falliment. art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)