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Sez. 3, Sentenza n. 3540 del 23/04/1997 (Rv. 503898 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Determinazione (aggiornamento o adeguamento) - Domande relative - Non precedute da istanza di conciliazione ex art. 44 legge n. 392 del 1978 - Inammissibilità - Integrazione dell'atto ex art. 426 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503898-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

L'art. 44 legge n. 392 del 1978 impone a pena di inammissibilità il tentativo obbligatorio di conciliazione per le domande relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone di locazione e pertanto tale procedura conciliatoria rappresenta una componente essenziale della domanda introduttiva del processo di cognizione di accertamento del canone. Ne consegue che, in mancanza, non può ricorrersi all'art. 426 cod. proc. civ., in quanto il concetto di integrazione degli atti introduttivi non può essere esteso fino a ricomprendervi l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, posto che il passaggio dal rito ordinario a quello speciale non elimina le preclusioni già verificatesi, e che l'integrazione non può consistere nella presentazione di atti contenenti nuove domande.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)