Sez. 3, Sentenza n. 5415 del 25/10/1984 (Rv. 437113 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - ISTANZA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E RICHIESTA DI QUANTIFICAZIONE DEL CANONE - RAPPORTO - GIUDICE COMPETENTE PER ENTRAMBE LE RICHIESTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - ISTANZA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E RICHIESTA DI QUANTIFICAZIONE DEL CANONE - RAPPORTO - GIUDICE COMPETENTE PER ENTRAMBE LE RICHIESTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ.*
L'istanza di tentativo di conciliazione di cui all'art. 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392 e la richiesta, di cui al successivo art. 45, di quantificazione del canone - la procedibilità della quale è subordinata all'esperimento della prima - costituiscono le componenti di un'unica domanda giudiziale, introduttiva di un unitario processo di cognizione, con la conseguenza che competente per il tentativo di conciliazione è lo stesso giudice (pretore o conciliatore a seconda che il canone superi o meno le lire 50.000 mensili) cui appartiene la domanda di Determinazione del canone e che, ai fini dell'individuazione di detto giudice, è esperibile il regolamento di Competenza, su istanza di parte o di ufficio. (Conf 5134/82, mass n 423005; (Conf 4324/82, mass n 422294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)