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Sez. 1, Sentenza n. 10918 del 05/10/1992 (Rv. 478787 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Deroghe al segreto bancario | Documentazione bancaria sequestrata nell'ambito di un procedimento penale - Utilizzabilità per la rettifica delle dichiarazioni - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478787-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Poteri degli uffici delle imposte - Deroghe al segreto bancario

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel regime anteriore alle modifiche disposte dal d.P.R. 15 luglio 1982 n. 463, l'amministrazione finanziaria non può procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi utilizzando la documentazione bancaria sequestrata nell'ambito di un procedimento penale, senza acquisirla con la procedura prescritta dal disposto dell'art. 35 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che fissa le condizioni e le modalità per gli accertamenti tributari nelle banche, atteso che, allorquando il legislatore, al successivo art. 37, autorizza gli uffici accertatori ad utilizzare per il controllo delle dichiarazioni dei redditi anche le informazioni di cui siano venuti "comunque" in possesso, non ha inteso svincolare gli uffici dall'obbligo di osservare le regole speciali già stabilite per l'acquisizione di notizie di tipo particolare e provenienti da specifici soggetti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 35 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)