Sez. 1, Sentenza n. 7681 del 06/09/1994 (Rv. 487851 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Regime anteriore alla vigenza dell'art. 2 del d.P.R. n. 463 del 1982 - Documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza - Acquisizione nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria - Utilizzazione dei documenti ai fini della rettifica della dichiarazione dei redditi - Inammissibilità - Utilizzazione - Autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel regime anteriore alla entrata in vigore dell'art. 2 del d.P.R. 15 luglio 15 1982 n. 463, che ha modificato l'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'amministrazione finanziaria non può procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi utilizzando documenti acquisiti, prima di detta modifica legislativa, dalla Guardia di Finanza nell'esercizio specifico di poteri di polizia giudiziaria a lei delegati in sede penale, ancorché l'utilizzazione ai fini tributari sia stata autorizzata dal Procuratore della Repubblica e l'avviso di accertamento sia successivo alla succitata modifica dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, che con carattere del tutto innovativo ha previsto la detta ulteriore facoltà tra i poteri di polizia tributaria spettanti alla Guardia di Finanza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 6 art. 33, DPR 15/07/1982 num. 463 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)