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Sez. 1, Sentenza n. 7581 del 30/08/1994 (Rv. 487794 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - DEROGHE AL SEGRETO BANCARIO | Regime antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 463 del 1982 - Documentazione bancaria - Acquisizione da parte della Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria - Utilizzazione ai fini della rettifica della dichiarazione del contribuente - Nullità della rettifica - Configurabilità - Autorizzazione del giudice penale - Sussistenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487794-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - DEROGHE AL SEGRETO BANCARIO

Nel periodo antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. 15 luglio 1982 n. 463, salva restando la disciplina delle deroghe al segreto bancario nei rapporti diretti tra l'Amministrazione Finanziaria e le aziende ed istituti di credito - nell'ambito dei quali la Guardia di Finanza opera come organo della predetta amministrazione e non quale organo di polizia giudiziaria o valutaria - la disciplina del segreto istruttorio dettata dagli artt. 230 e 307 del codice di procedura penale all'epoca vigente e dell'art. 326 cod. pen., non conosce deroghe e le sue violazioni non possono essere eluse da un'autorizzazione del giudice penale che, essendo destinata a produrre effetti fuori del processo penale, integra gli estremi di un provvedimento amministrativo emesso in una situazione di evidente carenza assoluta di potere e, in quanto tale, illegittimo. Tale illegittimità e l'assoluta inviolabilità del segreto istruttorio comportano, pertanto, l'assoluta inutilizzabilità della documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei suoi poteri di polizia giudiziaria per fini meramente fiscali, determinando la nullità dell'avviso di rettifica fondato sui documenti anzidetti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326, Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 307, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)