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Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 04/12/1999 (Rv. 531858 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Confondibilità fra segni distintivi similari - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1999-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531858-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici e visivi -, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio "forte" (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi "deboli", poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)