Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 04/12/1999 (Rv. 531858 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Confondibilità fra segni distintivi similari - Accertamento - Criteri.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE
In tema di tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti - grafici, fonetici e visivi -, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio "forte" (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi "deboli", poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)