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Sez. L, Sentenza n. 4664 del 21/04/1993 (Rv. 481943 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento - Soggetto affetto da malattia psichica - Spettanza - Condizioni - Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - Estremi.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481943-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere

Ai fini dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta anche ad un soggetto affetto da malattia psichica, ove alla totale inabilità al lavoro (per effetto della malattia) si aggiunga l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o il bisogno di assistenza continua per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, tale incapacità è riferibile anche alla mancanza di autocontrollo che renda il soggetto pericoloso per sè e per gli altri, sempreché, peraltro, tale situazione non abbia carattere solo eventuale, non essendo riconducibile al concetto di assistenza continua, necessaria per il compimento degli atti del vivere quotidiano, un'assistenza finalizzata alla prevenzione od al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente, o comunque pericolose, della malattia.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)