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Sez. 1, Sentenza n. 2831 del 14/10/1974 (Rv. 371251 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371251-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La compensazione giudiziale e ammessa solo se il giudice riconosca la facile e pronta liquidita del credito opposto e l'uso di tale facolta e rimessa al suo apprezzamento discrezionale, insindacabile in Cassazione. (Conf 3788'71, mass n 355631; V 1137'70, mass n 346720; (V 1941'69, mass n 341103).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)