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Sez. 3, Sentenza n. 1941 del 30/05/1969 (Rv. 341103 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Stato
decisa il 1969-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341103-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*

La compensazione giudiziale presuppone che il credito contrapposto, ancorche non liquido, sia almeno di pronta e facile liquidazione. La sussistenza di tali requisiti implica un apprezzamento di fatto, non censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato. V.149-69, massima n.338056 2940-68 massima n.335712 2609-67, massima n.329981 1894-67 massima n.328834 2857-66 massima n.325431).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)