Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 20/04/1970 (Rv. 346720 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento in concreto circa la sussistenza, o meno, degli estremi richiesti dall'art 1223 cod civ per la compensazione giudiziale e rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al controllo di legittimita, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (V 1941-69, massima n 341103 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)