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Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 20/04/1970 (Rv. 346720 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346720-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI) - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento in concreto circa la sussistenza, o meno, degli estremi richiesti dall'art 1223 cod civ per la compensazione giudiziale e rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al controllo di legittimita, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (V 1941-69, massima n 341103 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)