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Sez. L, Sentenza n. 2590 del 12/04/1983 (Rv. 427459 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1983-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427459-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Il recesso per giusta causa dal contratto di lavoro a tempo determinato, prima della scadenza del termine è soggetto, quale che sia la dimensione dell'impresa per numero di dipendenti occupati, alla disciplina ordinaria del codice civile, sicché rispetto ad esso opera il principio della libertà della Forma e non la disciplina di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 applicabile esclusivamente nel caso di rapporto a tempo indeterminato, giusto l'espresso riferimento a questo contenuto nell'art. 1 di tale legge che non determina, per effetto di tali limitazioni, alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza, giustificandosi la diversità di trattamento delle due ipotesi con la diversità delle esigenze cui rispondono rispettivamente i detti tipi di contratti e delle funzioni ad essi assegnati dall'ordinamento. (V 5669/81, mass n 416363; (V 2580/80, mass n 406322).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)