Sez. L, Sentenza n. 6033 del 16/12/1978 (Rv. 395849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE - FATTISPECIE RELATIVA AI DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E CHIMICO-FARMACEUTICHE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE - FATTISPECIE RELATIVA AI DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E CHIMICO-FARMACEUTICHE.*
La figura del dirigente e da riconoscersi soltanto in chi sia preposto alla gestione di un'intera azienda o di un suo ramo autonomo ed importante e sia dotato di poteri ampiamente discrezionali e di supremazia, da esercitarsi nei soli limiti delle direttive di fondo dell'imprenditore, e quale alter ego dello stesso, con efficacia determinante per l'andamento generale dell'impresa. Compete invece la qualifica di impiegato di prima categoria, anche alla stregua dell'art 5 del CCNL 12 dicembre 1969 (e dell'art 4 del successivo contratto del 31 dicembre 1973) per i dipendenti delle industrie chimiche e chimico-farmaceutiche, a chi, con autonomia e con gli indispensabili poteri direzionali, sia preposto alla gestione di un ufficio periferico del ramo commerciale dell'azienda. (V 1921/77, mass n 385635; (V 1366/77, mass n 385082; (V 4733/76, mass n 383472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 12/12/1969 num. 5, Contr. Coll. 31/12/1973 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)