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Sez. U, Sentenza n. 22755 del 28/10/2009 (Rv. 610084 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI | Coniuge in regime di comunione legale - Acquisto di beni personali dopo il matrimonio - Esclusione dalla comunione legale - Condizioni - Intervento adesivo del coniuge non acquirente - Sufficienza - Esclusione - Natura effettivamente personale del bene - Necessità - Conseguenze - Azione di accertamento negativo - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610084-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)