Sez. 2, Sentenza n. 6120 del 06/03/2008 (Rv. 602411 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI | Acquisto effettuato in costanza di matrimonio - Partecipazione all'atto dell'altro coniuge - Mancata contestazione della natura di bene personale dell'acquisto o adesione espressa all'indicazione - Effetti - Natura ricognitiva della dichiarazione - Efficacia di dichiarazione a contenuto confessorio - Presunzione di non contitolarità dell'acquisto - Superamento - Condizioni - Prova dell'errore di fatto o del dolo e violenza - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI
In tema di acquisti effettuati da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, al fine di escludere l'applicazione del regime della comunione legale dei beni è necessario, oltre ai requisiti indicati nelle lettere c); d); ed f) del primo comma dell'art. 179 cod. civ., che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto e che risulti espressamente tale esclusione. La mancata contestazione o l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente, pur avendo natura ricognitiva e non negoziale, costituisce tuttavia un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce l'efficacia di una dichiarazione a contenuto sostanzialmente confessorio, idonea a determinare l'effetto di una presunzione "juris et de jure" di non contitolarità dell'acquisto, di natura non assoluta ma superabile mediante la prova che la dichiarazione sia derivata da errore di fatto o da dolo e violenza nei limiti consentiti dalla legge. (Nella fattispecie, il coniuge non acquirente, richiedente la contitolarità di un immobile pervenuto all'altro coniuge, per effetto dello scioglimento di società di capitali, aveva partecipato all'atto di acquisto, dichiarandosi in regime di separazione dei beni e nulla opponendo all'espressa qualificazione del cespite come derivato dall'assegnazione di beni personali. In mancanza della prova della non veridicità di tale dichiarazione, è stata confermata la natura di bene personale dell'immobile acquistato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)