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Sez. 1, Sentenza n. 19250 del 24/09/2004 (Rv. 577347 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI | Ipotesi dell'acquisto con il prezzo del trasferimento dei beni strettamente personali o con il loro scambio - Dichiarazione contemplata dalla lettera f) dell'art. 179 cod. civ. - Natura - Acquisto personale indirizzantesi su beni immobili o su beni mobili registrati - Partecipazione, all'atto, dell'altro coniuge - Necessità- Portata.
Stato
decisa il 2004-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577347-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente, prevista nella lettera f) del primo comma dell'art. 179 cod. civ. al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni strettamente personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa. Quanto poi al profilo per cui, allorché l' acquisto esclusivamente personale si indirizzi ad avere ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, il secondo comma dell'art. 179 cod. civ. fissi l'ulteriore requisito della necessaria partecipazione, all'atto, dell'altro coniuge, un tale trattamento differenziato si pone in relazione agli evidenti profili di particolare certezza che (nell'ottica del codice del 1942) debbono accompagnarsi alla circolazione di un tale tipo di beni; esigenze di certezza sottolineate dal particolare meccanismo di pubblicità per essi contemplato e rappresentato dalla "trascrizione". Tale partecipazione all'atto, dell'altro coniuge acquista i contenuti di un' "adesione" alla dichiarazione resa dal coniuge acquirente e di ricognizione del ricorso dei presupposti per l'operatività della natura meramente "personale" dell'acquisto. Ne emergono i tratti di una fattispecie complessa al cui perfezionamento concorrono, ad un tempo, il ricorso effettivo dei presupposti di cui alla lettera f) (o alle lettere c) e d dell'art. 179 cod. civ.; la relativa dichiarazione resa dal coniuge il quale si rende "acquirente esclusivo", e la "adesiva" partecipazione - all'atto - dell'altro coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 2683

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)