Sez. 1, Sentenza n. 1917 del 19/02/2000 (Rv. 534144 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI | Acquisto di beni immobili, o mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio - Esclusione dalla comunione legale ex art. 179, secondo comma, cod. civ. - Condizioni - Sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dall'art.179, primo comma, lettere c), d), f), cod. civ., e sua risultanza dall'atto di acquisto, ove ad esso abbia partecipato anche l'altro coniuge - Dichiarazione, da parte di quest'ultimo, di conferma e di adesione alla propria esclusione dalla comunione - Necessità - Esclusione - Manifestazione della sua volontà di non opporsi o mancata contestazione della veridicità della dichiarazione resa dal coniuge acquirente - Sufficienza - Portata - Valore negoziale - Esclusione - Valore meramente ricognitivo - Valenza di testimonianza privilegiata - Sussistenza - Effetti - Presunzione "iuris et de iure" di esclusione della contitolarità dell'acquisto - Limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI
In caso di acquisto di bene immobile, o mobile registrato, effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179 cod. civ., al fine di escludere la comunione legale, richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere c), d), e f), del primo comma dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, purché a detto atto partecipi l'altro coniuge. La mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede - ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta -, ha carattere ricognitivo, e non negoziale, e, tuttavia, costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione "iuris et de iure" di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da detta presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza, nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione, cui può equipararsi il riconoscimento di una situazione giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)