diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 158 del 19/01/1985 (Rv. 438366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - VALORE DECISIVO - ESCLUSIONE - RICERCA EFFETTIVA NATURA E REALE CONTENUTO DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - SERVIZIO DI PULIZIA - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - NOMEN IURIS USATO DALLE PARTI - VALORE DECISIVO - ESCLUSIONE - RICERCA EFFETTIVA NATURA E REALE CONTENUTO DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - SERVIZIO DI PULIZIA - RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Nella qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il giudice non deve fermarsi all'esame delle clausole contrattuali ed in particolare alla considerazione del nomen iuris usato dalle parti, ma deve avere riguardo, al di fuori di ogni criterio formalistico, all'effettiva natura e al reale contenuto del rapporto medesimo ed alle modalità di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa. Pertanto, se anche un servizio di pulizia può costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, non è sufficiente a tal fine che così le parti lo abbiano formalmente definito, essendo invece necessario che siffatta definizione corrisponda anche alla sostanza del rapporto stesso, quale può essere resa palese dall'esistenza in capo al lavoratore di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, dall'esonero dell'osservanza di un rigido orario e dalla possibilità di farsi sostituire da altre persone. (V 3650/83, mass n 428548; (V 2158/82, mass n 420035).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)