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Sez. 6, Sentenza n. 165 del 09/12/2004 Cc. (dep. 11/01/2005) Rv. 230843 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Condizioni - Impianti in dotazione della Procura della Repubblica - Inidoneità - Esigenze investigative - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230843-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il requisito della inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato in riferimento alla relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca di prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura ed invece necessarie le apparecchiature e gli impianti esterni. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse correttamente motivato il decreto del P.M. di utilizzo di impianti esterni, collocati presso la polizia giudiziaria, per l'eventuale necessità di effettuare un pronto intervento nel corso di indagini relative al reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)