Sez. 6, Sentenza n. 25383 del 27/05/2010 Ud. (dep. 05/07/2010) Rv. 247824 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica - Decreto del P.M. - Motivazione in ordine alla insufficienza o inidoneità degli impianti - Requisiti - Indicazione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, deve ritenersi legittimo il decreto del P.M. che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, quando la motivazione relativa alla situazione di insufficienza o inidoneità degli impianti della procura della Repubblica si fondi sulla sintetica indicazione che l'unico apparato risulta in concreto "occupato", dando conto, in tal modo, del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione dl P.M., che ha determinato quella situazione, in relazione al reato per il quale si procede ed al tipo di indagini necessarie. (Fattispecie relativa ad un ufficio giudiziario competente per un territorio di modeste dimensioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)