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Sez. 5, Sentenza n. 10077 del 15/01/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221531 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Esclusione dell'aggravante della premeditazione - Interesse della parte civile a proporre impugnazione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221531-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

Non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia escluso per l'imputato l'aggravante della premeditazione (art. 577 n. 3 cod. pen.) la quale, pur incidendo sulla gravità del disvalore sociale del fatto e potendo determinare una più grave sanzione, non influisce sulla entità della pretesa risarcitoria, che in sede civile potrà dar luogo ad una adeguata liquidazione del danno subito, indipendentemente dall'entità della pena inflitta all'imputato e, quindi, dal particolare disvalore del fatto connesso alla sussistenza della premeditazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 n. 3, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)