Sez. 5, Sentenza n. 7718 del 13/05/1999 Ud. (dep. 15/06/1999) Rv. 213959 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Risarcimento del danno - Danni patrimoniali - Concorso del provocatore nel fatto colposo - Esclusione - Danni non patrimoniali - Provocazione - Elemento di cui il giudice può tenere conto ai fini della liquidazione equitativa.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE
L'attenuante della provocazione non ha incidenza sulla liquidazione dei danni patrimoniali, non potendo trovare applicazione l'art. 1227, comma 1, cod. civ. richiamato in materia extracontrattuale dall'art. 2065 stesso codice, atteso che non è ipotizzabile il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo: la provocazione, anche se induce una spinta emotiva, non si inserisce nel rapporto causale vero e proprio tra il fatto reato che produce il danno ed il suo autore. In relazione ai danni non patrimoniali, la provocazione può avere rilevanza non come concorso di colpa bensì come uno degli elementi che possono influire sulla liquidazione, necessariamente equitativa, di tali danni, affidata al criterio discrezionale del giudice di merito. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile contro la concessione dell'attenuante in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2, Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)