Sez. 1, Sentenza n. 4775 del 03/03/2000 Ud. (dep. 18/04/2000) Rv. 215812 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Ricorso per cassazione - Inteso ad ottenere l'esclusione della riconosciuta provocazione - Ammissibilità - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
La parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna che abbia riconosciuto all'imputato l'attenuante della provocazione, incidente sui soli effetti civili. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che tale attenuante si configura come fatto colposo concorrente nella produzione dell'evento, posto in essere dal provocatore per non avere diligentemente calcolato le conseguenze del suo comportamento, e cioè la reazione del provocato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 2, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)