Sez. L, Sentenza n. 15339 del 01/12/2000 (Rv. 542313 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di opposizione - Oggetto - Esame del merito della domanda - Necessità - Conseguenze - Eccezione di prescrizione del credito formulata dall'opponente - Accoglimento parziale - Revoca del decreto e condanna al pagamento dei residui importi del credito - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di prescrizione formulata dall'opponente deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto e statuire in merito al pagamento di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo. In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio - in quanto contrastante con l'art. 112 cod. proc. civ. - la sentenza impugnata che, dopo aver accolto l'eccezione di prescrizione parziale del credito dell'INPS per omissioni contributive, si era limitata a condannare l'opponente al pagamento dei contributi che aveva ritenuto non prescritti e agli interessi di mora senza pronunciare condanna al pagamento delle relative somme aggiuntive).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)