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Sez. 3, Sentenza n. 15186 del 06/08/2004 (Rv. 576479 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio di opposizione - Oggetto - Domanda - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Eccezione di prescrizione parziale del credito formulata dall'opponente - Accoglimento - Conseguenze - Revoca "in toto" del decreto opposto e condanna al pagamento dei residui importi di credito - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576479-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest'ultimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, qualora il giudice riconosca (come nella specie) fondata solo parzialmente un'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, deve comunque revocare "in toto" il decreto opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, l'attore opposto può, altrettanto legittimamente, ridurre l'originario "petitum" senza che ciò costituisca domanda nuova, né in primo grado né in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)