diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1656 del 17/02/1998 (Rv. 512697 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Accertamento della legittimità dell' ingiunzione e della fondatezza della domanda del creditore - Esame degli elementi complessivi offerti dalle parti - Conseguenze - Revoca del decreto e sentenza di condanna per minor somma - Vizio di "ultrapetita" - Esclusione - Azione del creditore - Condanna (proposta con ricorso e con quella di rigetto dell' opposizione) - Domanda dell'opponente - Accertamento dell'inesistenza dell'obbligo ingiunto.
Stato
decisa il 1998-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512697-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Non sussiste il vizio di "extra petita" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma minore a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con ricorso per ottenere in breve tempo, con forme speciali, un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito, sia con la domanda di rigetto dell' opposizione (o dell'appello dell'opponente), esercita invece un'azione di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)