Sez. 6, Sentenza n. 2257 del 16/06/1999 Cc. (dep. 21/07/1999) Rv. 214514 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti - Termine di cinque giorni dal deposito della richiesta - Verbale dell'interrogatorio - Qualificazione dell'atto, in ogni caso, come "elemento sopravvenuto favorevole" alla persona sottoposta alle indagini - Esclusione - Valutazione caso per caso - Necessità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di atti che devono essere trasmessi al tribunale del riesame entro cinque giorni dalla proposizione della richiesta, a pena della perdita di efficacia della misura cautelare, il verbale dell'interrogatorio può contenere, come può non contenere, elementi a favore dell'indagato, con la conseguenza che deve essere rimesso al tribunale medesimo solo nel primo caso. Tanto si desume dalla "ratio" e dalla lettera della legge, la quale presuppone e implica una valutazione caso per caso circa la sussistenza del requisito di che trattasi di ogni singolo atto o documento, quali "elementi sopravvenuti". È, quindi, la stessa parte interessata a dover dedurre la rilevanza del verbale ai fini anzidetti, e, in mancanza di siffatta deduzione, l'indagato non può dolersi, comunque e in ogni caso, della mancata trasmissione di detto verbale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)