Sez. 2, Sentenza n. 401 del 19/01/1979 (Rv. 396509 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - SCELTA OPERATA DAL COSTRUTTORE PER L'INIZIO DELLA COSTRUZIONE - IMMUTABILITA PER TUTTO IL CORSO DI ESSA - RIENTRANZE PER L'APERTURA DI VEDUTE - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - INIZIO ED ULTIMAZIONE DELLA COSTRUZIONE - SCELTA OPERATA DAL COSTRUTTORE PER L'INIZIO DELLA COSTRUZIONE - IMMUTABILITA PER TUTTO IL CORSO DI ESSA - RIENTRANZE PER L'APERTURA DI VEDUTE - INAMMISSIBILITA.*
Colui che per primo abbia costruito adottando una delle alternative offertegli dalla legge in tema di distanza rispetto al confine, non puo modificare tale scelta nella prosecuzione in altezza della costruzione, e, pertanto, ove si sia giovato della facolta di costruire sul confine non puo recedere dalla scelta compiuta, operando delle rientranze per aprirvi delle vedute, e costringere il vicino ad uniformarsi alla nuova scelta attuata, a meno che non si discosti dal confine a tre metri o a quelle maggiori distanze previste dai regolamenti edilizi. (V 3347/75, mass n 377483; (V 1376/71, mass n 351631; (V 2893/67, mass n 330520; (V 2596/75, mass n 376542).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)