Sez. 3, Sentenza n. 4875 del 07/03/2005 (Rv. 580777 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Estinzione del processo - Ordinanza - Impugnazione - Forme - Reclamo al collegio - Omissione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
L'ordinanza di estinzione del processo, ancorchè invalida (perchè adottata in carenza dei relativi presupposti) e decisoria di una contestazione in atto, non è impugnabile - essendo priva del carattere della definitività - se non con il reclamo al collegio a norma degli artt.178 e 308 del codice di rito, sicchè il ricorso per cassazione eventualmente presentato avverso la medesima ex art.111Cost. deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)