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Sez. 1, Sentenza n. 11156 del 13/12/1996 (Rv. 501310 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Estinzione del processo - Ordinanza - Impugnazione con reclamo al collegio - Omissione - Conseguenze - Sentenza non definitiva - Impugnazione -Termini - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501310-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

L'ordinanza di estinzione del processo, ancorché invalida, perché adottata in carenza dei relativi presupposti, e decisoria di una contestazione in atto, essendo priva del carattere della definitività non è impugnabile con l'appello, ma può essere impugnata solo con reclamo al collegio a norma degli artt. 178 e 308 cod. proc. civ.. In difetto di tale specifica impugnazione, l'ordinanza sopra indicata, al decimo giorno dalla sua adozione, diviene irrevocabile con la conseguenza che da tale data decorre, ai sensi del terzo comma dell'art. 129 delle disposizioni per l'attuazione del cod. proc. civ., il termine (nel caso di specie breve, stante la previa notifica della sentenza) per l'impugnazione avverso al sentenza contro la quale fu fatta riserva d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)