Sez. L, Sentenza n. 4785 del 13/11/1989 (Rv. 464175 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONI MERAMENTE POTESTATIVA - IMPEGNO ASSUNTO DALLA PARTE MA NON RIMESSO AL SUO MERO ARBITRIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONDIZIONE PREVISTA PER IL POTERE DI RECESSO DI UN DIPENDENTE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - CONDIZIONI MERAMENTE POTESTATIVA - IMPEGNO ASSUNTO DALLA PARTE MA NON RIMESSO AL SUO MERO ARBITRIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A CONDIZIONE PREVISTA PER IL POTERE DI RECESSO DI UN DIPENDENTE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.*
La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di nullità di cui all'art. 1355 cod. civ. non sussistono quando l'impegno che la parte si assume non è rimesso al suo mero arbitrio, ma è collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse. (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano escluso l'identificabilità di siffatta condizione nella clausola contrattuale con la quale il datore di lavoro riconosceva ad un dipendente con qualifica dirigenziale il potere di recesso, con diritto al preavviso non lavorato di dodici mensilità della retribuzione, in caso di sostituzione del suo diretto superiore gerarchico, anche se conseguente a dimissioni di quest'ultimo). (V 702/83, mass n 425446; (V 1432/83, mass n 426258).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)