diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 702 del 25/01/1983 (Rv. 425446 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425446-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) - NOZIONE - FATTISPECIE.*

La condizione meramente potestativa, come tale invalidante ai sensi dell'art. 1355 cod. civ., consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri ed apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio del debitore, sicché l'obbligazione deve invece ritenersi valida quando la condizione sia semplicemente potestativa, nel senso che la volontà del debitore dipende da un complesso di motivi rappresentanti apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi alla esclusiva valutazione dell'interessato, agiscano sulla sua volontà ed anzi la determinino. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente ravvisata dalla decisione di merito una condizione potestativa semplice nella clausola con cui una parte si impegnava a versare all'altra la metà del prezzo ricavando dalla eventuale vendita di una casa "qualora avesse alienata la casa" stessa). (V 1747/80, mass n 405369; (V 86/79, mass n 396129; (V 624/74, mass n 368427).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)