Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 24/02/1983 (Rv. 426258 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE ED ESECUZIONE DI UNA PRESTAZIONE ESSENZIALE - INCOMPATIBILITÀ DI PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE ED ESECUZIONE DI UNA PRESTAZIONE ESSENZIALE - INCOMPATIBILITÀ DI PRINCIPIO - ESCLUSIONE.*
Nessuna incompatibilità di principio può ritenersi sussistente fra condizione ed esecuzione di una prestazione essenziale, quale è il pagamento del prezzo rispetto al contratto di compravendita, talché è bene ammissibile la deducibilità di quest'ultima come evento condizionante, per accordo fra le parti o per volontà di legge, fermo restando peraltro, che anche qualora una incompatibilità fosse concretamente ravvisabile, rientrerebbe, comunque, nella discrezionalità del legislatore di superarla o comporla erigendo a condizione sospensiva il concreto adempimento di una delle obbligazioni essenziali. (V 192/78, mass n 389482; (V 4159/77, mass n 387806; (V 3229/75, mass n 377340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)