Sez. 1, Sentenza n. 5891 del 24/03/2004 (Rv. 571487 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Responsabilità solidale del proprietario della cosa utilizzata per commettere l'infrazione - Limiti - Identificazione del trasgressore - Requisito di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione - Esclusione - Fattispecie in tema di affissione abusiva di manifesti di natura politica e/o ideologica.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per illecito amministrativo (nella specie consistente nell'affissione di manifesti di natura politica e/o ideologica al di fuori degli spazi consentiti), l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 considera obbligato in solido, con l'autore materiale dell'illecito, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che quest'ultimo dimostri che la cosa sia stata utilizzata (ossia, nel caso, che l'affissione sia avvenuta al di fuori degli spazi consentiti) contro la sua volontà, e senza peraltro che l'identificazione dell'autore materiale possa ritenersi requisito di legittimità per l'operatività della presunzione a carico del proprietario.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)