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Sez. 1, Sentenza n. 3630 del 24/02/2004 (Rv. 570438 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Pubblicità - Affissioni abusive di manifesti pubblicitari del sindacato - Condotta materiale posta in essere da aderenti al sindacato rimasti ignoti - Responsabilità solidale del sindacato - Configurabilità - Limiti - Specifico intento trasgressivo dell'organizzazione sindacale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570438-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

Il sindacato, a favore del quale si sia realizzata, ad opera di suoi aderenti rimasti ignoti, l'affissione di manifesti pubblicitari senza le necessarie autorizzazioni, la preventiva dichiarazione delle affissioni e il pagamento dei diritti e imposte dovute, è tenuto in solido, pur in mancanza di un proprio specifico intento trasgressivo, a pagare le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, a meno che non provi che la condotta illegittima degli autori materiali della violazione si sia avuta in contrasto con particolari sue azioni positive, idonee a ostacolarla o impedirla.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)