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Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 23/03/1984 (Rv. 434006 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - EFFICACIA - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE PREVISTA PER LE SCRITTURE PROVENIENTI DALLE PARTI - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434006-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - EFFICACIA - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE PREVISTA PER LE SCRITTURE PROVENIENTI DALLE PARTI - INAPPLICABILITÀ.*

Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena e non sono soggetti né alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né a quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ.; tuttavia, essi possono essere liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice del merito e, in concorso con altre circostanze o in assenza di contestazioni, possono costituire fonte di convincimento. (V 3322/83, mass n 428216; (Conf 176/83, mass n 424996; (Conf 2264/80, mass n 405934).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)