Sez. 3, Sentenza n. 1928 del 23/03/1984 (Rv. 434006 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - EFFICACIA - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE PREVISTA PER LE SCRITTURE PROVENIENTI DALLE PARTI - INAPPLICABILITÀ.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - EFFICACIA - DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE PREVISTA PER LE SCRITTURE PROVENIENTI DALLE PARTI - INAPPLICABILITÀ.*
Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena e non sono soggetti né alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né a quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ.; tuttavia, essi possono essere liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice del merito e, in concorso con altre circostanze o in assenza di contestazioni, possono costituire fonte di convincimento. (V 3322/83, mass n 428216; (Conf 176/83, mass n 424996; (Conf 2264/80, mass n 405934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)