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Sez. L, Sentenza n. 2264 del 08/04/1980 (Rv. 405934 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURA DI TERZI - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1980-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405934-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURA DI TERZI - VALORE PROBATORIO.*

Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena e non sono soggetti ne alla disciplina sostanziale di cui all'art 2702 cod civ, ne a quella processuale di cui all'art 214 cod proc civ; essi possono, tuttavia, essere liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice del merito e, in concorso con altre circostanze o in assenza di contestazioni, possono costituire fonte di convincimento per il giudice. (Conf 2187/74, mass n 370555; (Conf 3596/71, mass n 355307).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)