Sez. 2, Sentenza n. 176 del 10/01/1983 (Rv. 424996 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO.*
Gli scritti di soggetti diversi dalle parti del giudizio non hanno efficacia probatoria in sè, né per la provenienza né per il contenuto, perché ad essi non è riferibile la nozione di scrittura privata, la cui disciplina formale e sostanziale non può quindi trovare applicazione. Gli scritti provenienti da terzi, infatti, hanno solo valore indiziario e, in difetto di contestazioni della parte contro la quale sono prodotti in causa ed in concorso con altri elementi che ne confortino la credibilità e l'attendibilità, possono fornire argomenti di convincimento ed essere utilizzati come fondamento di una decisione. (V 5675/80, mass n 409522; (Conf 2264/80, mass n 405934).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)