Sez. 3, Sentenza n. 3322 del 14/05/1983 (Rv. 428216 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - VALORE PROBATORIO.*
Gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena e non sono soggetti né alla disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né a quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ.; tuttavia essi possono essere liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice del merito, il quale è inoltre libero di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura sulla base di elementi probatori ottenuti dalle altre risultanze processuali nonché dallo stesso comportamento della parte contro cui la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che possono conferire speciale significazione e Rilevanza probatorie. (Conf 176/83, mass n 424996; (Conf 2264/80, mass n 405934; (Conf 2606/71, mass n 353726).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)