Sez. L, Sentenza n. 13279 del 10/09/2003 (Rv. 566742 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalido - Qualità di "incollocato al lavoro" - Elemento costitutivo del diritto - Onere probatorio a carico del richiedente - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In relazione al diritto all'assegno previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n.118 a favore dei mutilati ed invalidi civili con capacità lavorativa ridotta di oltre due terzi e " incollocati al lavoro" , il requisito della incollocazione al lavoro rappresenta - al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della legge citata - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione, e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extragiudiziale.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)