Sez. L, Sentenza n. 3040 del 02/04/1996 (Rv. 496753 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Impossibilità fisica, per il lavoratore, di svolgere le mansioni assegnategli a causa dei postumi permanenti di un infortunio - Obbligo del datore di lavoro di destinarlo ad altre mansioni - Esclusione - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Configurabilità - Disciplina del comporto - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Ove si verifichi una sostanziale inidoneità permanente del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, ancorché derivante dalle conseguenze lesive di un infortunio ormai consolidate, il datore di lavoro non è tenuto ad adibirlo ad altre mansioni, ma è legittimato a recedere dal rapporto per impossibilità della prestazione dovuta ad inidoneità fisica del prestatore di lavoro in applicazione del principio per cui, in siffatte ipotesi, il difetto di interesse alla prosecuzione del rapporto va valutato alla luce dei criteri previsti per la configurabilità del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, senza necessità di attendere l'esaurimento del periodo di comporto, atteso che la disciplina dettata dall'art. 2110 cod. civ. presuppone la diversa ipotesi dell'impedimento temporaneo del lavoratore affetto da malattia, tale da consentire, una volta che questa sia cessata, la ripresa del lavoro senza rischi di ulteriore usura dell'integrità fisica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)