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Sez. U, Ordinanza n. 2983 del 15/02/2005 (Rv. 579026 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Deroga convenzionale alla giurisdizione italiana - Art. 17 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, e succ. modif. - Esistenza di un uso nel commercio internazionale - Prova dell'uso - Onere incombente sull'eccipiente.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579026-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di commercio internazionale, con riguardo al nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificato dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, grava su chi eccepisce la deroga alla giurisdizione italiana l'onere di provare l'esistenza dell'uso internazionale in tema di forma per la conclusione della relativa clausola. A tal fine, occorre dimostrare la vigenza, nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti, di un uso corrispondente ad un comportamento generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipula di contratti appartenenti al tipo di quelli per cui รจ causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 29/11/1980 num. 967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)