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Sez. U, Ordinanza n. 718 del 22/01/2002 (Rv. 551736 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Deroga convenzionale alla giurisdizione italiana - Art. 17 Convenzione Bruxelles del 1968, modificato dall'art. 11 Convenzione Lussemburgo del 1978 - Esistenza di un uso nel commercio internazionale - Prova dell'uso - Onere incombente sull'eccipiente.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551736-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Grava su chi eccepisce la deroga alla giurisdizione italiana l'onere di provare l'esistenza dell'uso internazionale in tema di forma per la conclusione della relativa clausola di cui all'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificato dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804 art. 17, Legge 29/11/1980 num. 967 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)