Sez. L, Sentenza n. 4638 del 16/07/1980 (Rv. 408458 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - STABILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - REQUISITI - PREVISIONE DI UN'APPOSITA DISCIPLINA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DELLA POSSIBILITA DI SINDACARE LE CAUSE DEL RECESSO E DI RIMUOVERNE GLI EFFETTI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLA STABILITA PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 - INAMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - STABILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - REQUISITI - PREVISIONE DI UN'APPOSITA DISCIPLINA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - NECESSITA - ESCLUSIONE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DELLA POSSIBILITA DI SINDACARE LE CAUSE DEL RECESSO E DI RIMUOVERNE GLI EFFETTI - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLA STABILITA PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA LEGGE N 300 DEL 1970 - INAMMISSIBILITA.*
Anche in tema di rapporti di lavoro intercorrenti con gli enti pubblici economici, per aversi un rapporto stabile che consenta la decorrenza della prescrizione, deve sussistere il requisito di carattere sostanziale di predeterminazione delle cause di cessazione del rapporto, ma non e essenziale quello della previsione di un'apposita disciplina che disponga la reintegrazione nel posto di lavoro, ben potendo essere sufficiente che sia affidata al giudice la possibilita di sindacare le circostanze suddette e di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Ai predetti fini, il giudice del merito deve accertare l'esistenza della stabilita del rapporto sulla base della realta normativa e negoziale e quindi della contrattazione collettiva che lo disciplini, non potendo escluderla, puramente e semplicemente, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n 300. (V 2898/79, mass n 399233; (V 3571/77, mass n 387173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)