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Sez. L, Sentenza n. 2897 del 19/05/1979 (Rv. 399233 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITA AI RAPPORTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLA STABILITA - SUSSISTENZA DI TALE STABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1979-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399233-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITA AI RAPPORTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLA STABILITA - SUSSISTENZA DI TALE STABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ONERE PROBATORIO.*

Il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilita, la quale coincide con l'ambito di operativita della legge 20 maggio 1970 n 300 ovvero di applicabilita delle norme del pubblico impiego o di leggi speciali o di specifiche pattuizioni che diano al prestatore d'opera una tutela di pari intensita. L'indagine diretta a stabilire tale stabilita si deve fare caso per caso, senza prescindere dalla realta normativa e negoziale e la stessa non puo non essere influenzata dall'iniziativa processuale e dal rispetto dell'Onere probatorio della parte che rivendica in proprio favore gli effetti derivanti dall'applicabilita del contratto collettivo privatistico, che il giudice non ha il dovere di conoscere, accertare o applicare d'ufficio. (V 54/78, mass n 389350; (V 4732/76, mass n 383471).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)