Sez. 6, Sentenza n. 19206 del 10/01/2013 Cc. (dep. 03/05/2013) Rv. 255122 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Seguito ad annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza per vizio di motivazione, il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato. (Fattispecie in cui, dopo precedente annullamento con rinvio di ordinanza del riesame che aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall'ufficio, fondato sul rilievo della specifica capacità criminale dell'indagato e della non correlazione all'ufficio del pericolo di recidivanza, la Corte ha nuovamente annullato con rinvio il successivo provvedimento del tribunale che aveva escluso "in toto" detto pericolo, pur in assenza di elementi nuovi e decisivi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)